FAQ

Il tuo 5X1000 alla
Fondazione Santo Versace

Che cos’è il 5 per mille?

5 per mille è una quota dell’IRPEF che lo Stato ripartisce su indicazione dei cittadini-contribuenti al momento della dichiarazione dei redditi agli enti iscritti nell’elenco pubblicato ogni anno dall’Agenzia delle Entrate. Se non si effettua la scelta di un Ente, la quota rimarrà allo Stato.

Chi può donare il 5 per mille?

Qualsiasi persona che risulti debitrice IRPEF. Sia coloro che presentano la dichiarazione dei redditi (modelli REDDITI Ex UNICO, MODELLO 730) che coloro che non la presentano ma ricevono il modello CU (CERTIFICAZIONE UNICA) dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico possono destinare il proprio 5 per mille a un Ente.

Come si effettua la scelta?

Nel Quadro “Scelta della destinazione del cinque per mille”, basta firmare nel riquadro “sostegno degli Enti del Terzo Settore” e indicare il codice fiscale della Fondazione Santo Versace 96510220583 nello spazio sotto la firma.

FAQ

Benefici Fiscali

La Fondazione Santo Versace Ente Filantropico è un Ente del Terzo Settore iscritta nell’apposito Registro unico Nazionale, questo permette ai donatori di beneficiare di agevolazioni fiscali per le donazioni effettuate a sostegno della sua attività statutaria. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra loro. Le donazioni in contanti non rientrano in alcuna agevolazione.

In base alla normativa vigente (art. 83 D. Lgs.3 luglio 2017, n. 117) è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% fino ad un massimo di 30.000 euro per ciascun periodo d’imposta (art.83 c.1 D. Lgs. n.117/2017). 

In alternativa le donazioni sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare (art.83 co.2 D. Lgs. n.117/2017).

In base alla normativa vigente le donazioni sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare (art.83 c.2, D. Lgs. n.117/2017).